IMU ANNO 2013: COMUNICAZIONE NUOVE ALIQUOTE
Area: Tributi - Finanze
Pubblicato il: 27/05/2013
Si comunica che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27.11.2012 sono state deliberate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2013, che vengono meglio proposte nel documento sintetico allegato.
Si ricorda che il codice catatale del Comune di Villa Cortese è L928.
Si segnala infine che se si digita nella barra degli indirizzi il seguente url:
"portaledelcittadino.comune.villacortese.mi.it"
è sempre possibile utilizzare il programma "SIMULATORE IMU" per il calcolo on-line dell'imposta, anche per l'anno 2013.
Con Decreto Legge n. 54 del 17 maggio 2013, Il governo ha emanato il decreto che sospende il pagamento dell'IMU sull'abitazione principale fino al prossimo 16 settembre.
Il provvedimento riguarda tutte le abitazioni principali, ad esclusione degli immobili di pregio di categoria A/1, A/8, A/9.
L'imposta è sospesa anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per gli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (Iacp), per i terreni agricoli e per i fabbricati rurali.
Le aliquote deliberate per l'anno 2013 sono le seguenti:
1) Aliquota fabbricati, terreni ed aree fabbricabili 8,6 per mille
2) Aliquota fabbricati di categoria D1 - D7 - D8 8,1 per mille
di cui:
7,6 per mille STATO
0,5 per mille COMUNE
3) Aliquota fabbricati di categoria C3 8,1 per mille
4) Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze 5,0 per mille
5) Aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa (adibite ad abitazione princ. dei soci assegn.) e alloggi assegnati dagli IACP 5,6 per mille
6) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale D10 2 per mille
Il versamento dell'IMU è effettuato tramite F24 o bollettino postale approvato dall'Agenzia delle Entrate.
La quota di competenza statale è versata contestualmente all'Imposta Municipale Propria.
Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta può essere effettuato in due rate (acconto e saldo) o in rata unica (in sede di acconto).
ACCONTO: entro il 17 giugno 2013
(pari al 50% dell'imposta dovuta)
SALDO: entro il 16 dicembre 2013
(pari alla differenza tra il totale dell'imposta dovuta annua e l'acconto versato)
Importo minimo
Il versamento non è dovuto per importi annui pari o inferiori a €. 2,00.